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D.P.R. 21/12/1999 n. 554

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

g) che abbiano commesso irregolarità,definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli stati dell’Unione Europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne. Sezione II Appalto di lavori pubblici

Art. 76 - Procedure di scelta del contraente

1. L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.

2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura.

3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee.

4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impre sa.

Art. 77 -Licitazione privata semplificata

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 EURO i soggetti elencati all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L’elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione.

2. L’invito a presentare offerte è inoltrato a 30 concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.

3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti)

4. Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito.

5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

6. L’elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell’art. 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.

Art. 78 - Trattativa privata preceduta da gara informale

1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

3. La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.

Art. 79 - Termini per le gare

1. Nella licitazione privata e nell’appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.

2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:

a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) gli estremi del bando di gara;

d) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di ga ra.

3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito scritto; per l’appaltoconcorso tale termine non può essere inferiore ad 80 giorni.

4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.

5. I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempreché richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

6. Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati.

8. Quando la comunicazione di preiformazione di cui all’art. 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l’appalto concorso.

9. Nella licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 19 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a 80 giorni.

11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unio ne Europea.

Art. 80 - Forme di pubblicità

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea.

2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo 12 giorni dall’invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in EURO di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.

4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di EURO, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

5. Quando l’importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 EURO, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell’Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante.

6. È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.

 

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